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Soggiorni di breve durata degli stranieri |
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LEGGE RECANTE DISCIPLINA DEI SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI STRANIERI PER VISITE, AFFARI, TURISMO E STUDIO Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 01/06/2007 è stata pubblicata la Legge 28/05/2007 n. 68 recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”. L’articolo 1 della legge prevede che “per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi”. Il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Inoltre, il comma 2 dell’art. 1 prevede che al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero deve dichiarare la sua presenza rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della Provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno. Qualora la dichiarazione non venga resa o lo straniero, pur avendo reso la dichiarazione, si trattenga in Italia oltre i tre mesi o il minore termine stabilito dal visto, lo straniero viene espulso dal territorio dello Stato. La Legge modifica il precedente quadro normativo che prevedeva la necessità del permesso di soggiorno anche per soggiorni di durata inferiore ai tre mesi (e che la Commissione Europea aveva ritenuto incompatibile con il diritto comunitario).
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